PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 3) dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato o ancora, in caso di servizio svolto da più enti in forma associata, unita o consorziata, dell'intero territorio degli enti associati, uniti o consorziati».

      2. All'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. In tutti i casi elencati al comma 1 il personale di polizia municipale esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o, in caso di servizio svolto da più enti in forma associata, unita o consorziata ai sensi della legislazione vigente, nell'ambito del territorio di tutti gli enti associati, uniti o consorziati».

      3. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «5. I comuni associati, uniti o consorziati nelle forme previste dalla legislazione vigente, possono anch'essi istituire un Corpo di polizia municipale con le modalità stabilite dal presente articolo. Il Corpo può assumere la denominazione di polizia locale. In tale caso l'atto costitutivo o lo statuto

 

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e i regolamenti dell'associazione, del consorzio, dell'unione o dell'ente associativo devono comunque assicurare al sindaco la facoltà di avvalersi direttamente della polizia locale nell'esercizio dei poteri del sindaco previsti dagli articoli 50, comma 4, e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'atto costitutivo o lo statuto disciplinano altresì l'adozione del regolamento di cui al comma 1, fissandone i contenuti essenziali».

      4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il servizio sia svolto da più enti in forma associata, unita o consorziata ai sensi della legislazione vigente, la competenza è estesa al territorio di tutti gli enti associati, uniti o consorziati».